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Intercettazioni Legali |
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Abstract |
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L'approvazione
di una legge di riforma della normativa di disciplina delle intercettazioni
legali è imminente. Il dibattito a livello politico e di opinione pubblica è
acceso, ma raramente vengono portati nella discussione numeri e confronti
oggettivi con altri regimi giuridici.
Questo
documento, molto brevemente, descrive come nella pratica quotidiana può
essere dato inizio ad una intercettazione e quali sono i numeri in gioco. Lo
stesso viene fatto, a titolo di paragone, con gli Stati Uniti d'America. |
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Indice |
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1 Intercettazioni Legali in
Italia
1.1
Ammissibilità
1.2
Autorizzazione
1.3
Casi di Urgenza
1.4
Praticità e Costi
1.5
Soggetti Passibili di Intercettazione
1.6
In Pratica
1.7
I Numeri
1.8
Intercettazioni Legali e Società
2 Intercettazioni Legali negli USA
2.1
Ammissibilità
2.2
Autorizzazione
2.3
In Pratica
2.4
I Numeri
2.5
Intercettazioni Legali e Società
Conclusioni |
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1 Intercettazioni Legali in Italia |
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Dal
punto di vista giuridico l’intercettazione telefonica non è stata definita
in modo esplicito dal legislatore. L’interpretazione del Codice di Procedura
Penale consente di
definirla come: “Attività di ascolto o lettura e captazione di
comunicazioni, che avvengono in forma diversa da quella scritta, tra due o
più persone, che si trovano a distanza fra loro, e che trasmettono i loro
messaggi a mezzo del telefono o di altro strumento tecnico idoneo a
garantire la riservatezza del segnale inviato e ricevuto”.
Questa
definizione consente di distinguere l'intercettazione da altri aspetti
dell'intelligence delle telecomunicazioni, come ad esempio
l’acquisizione dei tabulati telefonici o la localizzazione in tempo reale di
un telefono cellulare, che giuridicamente sono inquadrati in modo diverso. |
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1.1 Ammissibilità
I
reati per i quali è previsto il ricorso alle intercettazioni telefoniche, a
parte i casi di reati molto gravi quali criminalità organizzata, terrorismo,
traffico e sfruttamento di esseri umani, ecc., sono:
Delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della
reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma
dell’articolo 4 del Codice Penale;
Delitti contro la pubblica amministrazione per
cui è prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma
dell’articolo 4 del Codice Penale;
Delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
Delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
Delitti di contrabbando;
Reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva
attività finanziaria, molestia o disturbo alle persone col mezzo del
telefono;
Delitti
previsti dall’articolo 600-ter comma 3 del Codice Penale”.
Va
notato che nel caso in cui le intercettazioni mettano in evidenza reati per
i quali è prevista una pena inferiore ai cinque anni, i risultati sono
comunque validi ai fini probatori. |
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1.2 Autorizzazione
Il
procedimento di autorizzazione prevede che: “Il Pubblico Ministero
richiede al Giudice per le Indagini Preliminari l’autorizzazione a disporre
le operazioni previste dall’art. 266; l’autorizzazione è data con decreto
motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è
assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini”. In
teoria una intercettazione telefonica dovrebbe essere dunque autorizzata in
presenza di gravi indizi di reato a carico di uno o più individui o di
ignoti. |
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1.3 Casi di
urgenza
Nei
casi di urgenza vi è la possibilità di agire in modo diverso: “Quando vi è
fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio
alle indagini, il Pubblico Ministero dispone l’intercettazione con decreto
motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le
ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro
quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto
motivato. Se il decreto del Pubblico Ministero
non viene convalidato nel termine stabilito, l’intercettazione non può
essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati“.
Lo strumento della legislazione
di emergenza si presta bene alla necessità di intercettazione di un’utenza
qualsiasi. Si pensi per esempio ad una numerazione intercettata perché
l’utilizzatore è indagato. Tutti i suoi interlocutori sono evidentemente
anch’essi ascoltati. Nel caso gli addetti alle intercettazioni, proprio in
conseguenza dell’ascolto delle conversazioni captate, sospettino che uno di
questi interlocutori sia coinvolto a qualche titolo nell’indagine in corso,
possono procedere all’intercettazione dell’utenza relativa utilizzando la
procedura d’urgenza, motivandola come previsto.
Un non indagato può essere
quindi a sua volta intercettato per verificare se è coinvolto a qualche
titolo nelle indagini in corso. Il Pubblico Ministero dispone di uno
strumento molto potente e flessibile messo a disposizione dalla legge: la
possibilità di sottoporre ad intercettazione qualsiasi utenza fino ad un
massimo di tre giorni (72 ore) anche senza il parere favorevole di nessuna
altra figura istituzionale. Questo è un probabilmente un aspetto chiave nel panorama
complessivo delle intercettazioni telefoniche. |
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1.4 Soggetti
passibili di intercettazione
Il
Codice di Procedura Penale non chiarisce chi possa essere intercettato
nell’ambito di una indagine; ovviamente la persona sottoposta ad indagini
preliminari, nel caso ne sia conosciuta l’identità, ma anche le persone
offese dal reato (per esempio i parenti di sequestrati).
Gli Operatori di
Giustizia si affidano quindi alle
interpretazioni della dottrina e della
giurisprudenza. La tendenza dominante prevede che le intercettazioni
siano attuabili nei confronti di tutti coloro che si trovano coinvolti a
qualche titolo nelle indagini, anche se inizialmente non indagati. A tal
proposito
Saverio Emolo: “... il decreto che autorizza le
intercettazioni riguardo a soggetti estranei alle indagini in itere,
acquista piena validità e legittimazione, a condizione che le anzidette
persone si ritrovino coinvolte nel meccanismo investigativo in atto, cioè vi
sia un evidente legame di continuità con l’indagato”. |
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1.5 In Pratica
Gli strumenti a disposizione del Pubblico Ministero, per
quanto riguarda l’impiego delle intercettazioni telefoniche, sono
estremamente potenti. Può sottoporre ad intercettazione non solo tutti gli
indagati nell’ambito
dell’inchiesta, ma anche tutte le persone che, a qualunque titolo, abbiano
conversazioni
telefoniche o qualsiasi altro tipo di relazione con uno di essi.
Inoltre, il Pubblico Ministero può decidere di sottoporre ad intercettazione
chiunque
egli ritenga, per qualche ragione, associabile all’indagine in corso. Al più
le intercettazioni
acquisite inizialmente non potranno essere utilizzate, perché non interviene
la convalida del
Giudice per le Indagini Preliminari, oppure per mancanza di rilevanza
penale.
Data una qualsiasi inchiesta, è possibile per il Pubblico Ministero
sottoporre ad
intercettazione tutte le persone o numerazioni desiderate, per poi (in
seguito) analizzare e
decidere se il contenuto delle conversazioni sia degno di attenzione nel
contesto
dell’indagine. Il punto fondamentale è che può accadere che degli individui
vengano prima
intercettati per poi verificare se le loro conversazioni con l’indagato hanno
qualche rilevanza
penale. |
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1.6 I Numeri
Il
Ministero di Grazia e Giustizia fornisce i
dati annuali sul numero di intercettazioni telefoniche (ed anche
ambientali e di altro tipo, presumibilmente informatiche) che provengono
dalle Procure della Repubblica.
Risalire
al numero di individui le cui comunicazioni telefoniche sono state
intercettate dai dati forniti non è possibile. I dati infatti sono riferiti
al numero di bersagli, intesi come utenze telefoniche, fisse oppure mobili.
Per i telefoni cellulari l'utenza può riferirsi sia alle SIM (quindi a
diversi numeri telefonici mobili) sia ai numeri di IMEI, che identificano
diversi telefoni cellulari.
Nel
2007 sono state intercettate 112.623 utenze, ma quanti sono gli individui?
Un indagato può disporre di diversi numerazioni fisse (telefono fisso di
casa, ufficio, fax), svariati numeri (carte SIM) e più telefoni cellulari (anche
decine, come nel caso di un'indagine sull'ex Governatore della Sicilia,
Totò Cuffaro). Il numero di individui intercettati è quindi di molto
inferiore. |
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1.7
Intercettazioni Legali e Società
In termini di tutela della
privacy, l’impianto legislativo, le
sue lacune, le
interpretazioni, la consuetudine ed altri fattori contingenti costituiscono un quadro
potenzialmente devastante, consentendo quella che agli occhi dei difensori della privacy è
una forma (discrezionale) di sorveglianza preventiva sulle
conversazioni degli individui.
La
disciplina normativa è figlia degli anni del terrorismo e risponde in
effetti a criteri di emergenza eccezionale. Visto con occhi di culture
straniere,
lo stato di fatto del mondo delle intercettazioni legali italiano è
aberrante.
Tuttavia
sono
molte le persone, anche di livello culturale elevato, disposte ad
accettare che le Forze di Polizia possano ascoltare le proprie conversazioni
telefoniche e violare la propria privacy, pur di mettere questo potente
strumento nelle mani della Giustizia. |
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2
Intercettazioni Legali Negli USA |
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Per
alcuni aspetti, il settore delle intercettazioni legali Italiano è
probabilmente uno dei meglio regolamentati. Per esempio, solo la
Magistratura può autorizzare l'esecuzione di intercettazioni.
Negli
USA al contrario, vi sono due distinte legislazioni,
Title III e
FISA, che si occupano di intercettazioni legali per fini di giustizia e
di sicurezza nazionale rispettivamente.
Le
intercettazioni per fini di giustizia devono essere autorizzate da un Membro
del Dipartimento di Giustizia con la funzione minima di Assistente di
Procuratore Generale (quindi da un ente centralizzato degli Stati Uniti), a seguito di una
domanda inoltrata da un Procuratore di uno degli stati federali.
Le
intercettazioni per fini di sicurezza nazionale devono invece
essere autorizzate dalla Corte per la Sorveglianza di Intelligence
Straniera, composta di undici Giudici di Corte Distrettuale che sono
nominati dal Giudice Capo della Corte Suprema.
Nel
contesto della legislazione FISA e nel clima post undici settembre, il
Congresso nel 2007 ha modificato le norme per potere permettere più
intercettazioni senza un mandato.
Nel
2008 il Presidente Bush ha firmato una direttiva sulla sicurezza nazionale
che ha ampliato la sorveglianza del traffico Internet da e verso gli Stati
Uniti. In seguito a questi atti, il Presidente Bush, il Vice Presidente Dick
Cheney, altri membri dello staff della Casa Bianca e la National Security
Agency sono stati
citati in giudizio dalla Electronic Frontier Foundation,
una associazione per la tutela della privacy della California, per avere
permesso intercettazioni illegali.
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2.1 Ammissibilità
Le
intercettazioni dei cittadini americani residenti che comunicano fra loro
all'interno degli Stati Uniti (purché la conversazione non transiti al
di fuori del territorio nazionale) sono limitate dalla legislazione Title III ad una serie di
reati, fra cui omicidio, rapimento, estorsione, gioco d'azzardo, contraffazione,
vendita di marijuana.
Per
rispettare il
Quarto Emendamento della costituzione degli Stati Uniti, deve
essere emesso un mandato prima dell'inizio di una intercettazione. |
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2.2 Autorizzazione
Per
ottenere un mandato, l'investigatore (Procuratore) di uno degli stati
federali prepara una relazione giurata con fatti oggettivi, che mostrano che
c'è una
Probable Cause (una ragionevole certezza) di credere che il
dispositivo obiettivo - un telefono, un fax, un Personal Computer - sia
utilizzato per facilitare un crimine.
La
richiesta viene quindi esaminata dal Giudice (del Dipartimento di Giustizia)
per verificare che:
Ci
sia una ragionevole certezza per ritenere che un individuo stia commettendo
o si accinga a commettere un crimine perseguibile;
Ci
sia una ragionevole certezza per ritenere che le comunicazioni in merito al
crimine saranno ottenute attraverso le intercettazioni;
Le
normali procedure e metodi investigativi sono stati tentati e sono falliti,
o appaia improbabile che possano avere successo, o siano troppo pericolosi;
Ci
sia una ragionevole certezza per ritenere che i dispositivi soggetti a
sorveglianza siano utilizzati o saranno utilizzati per commettere un
crimine.
Solo
se tutti questi criteri sono soddisfatti, il Giudice autorizzerà la
richiesta di intercettazione. |
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2.3 In Pratica
L'intercettazione
di un cittadino americano all'interno del territorio degli Stati Uniti è una
questione che viene affrontata in maniera rigorosa.
Il
Procuratore, l'investigatore che conduce le indagini, deve richiedere
l'autorizzazione ad un ente del governo federale di Washington. I vincoli
cui è soggetta l'autorizzazione sono stringenti. Per il Procuratore
americano vi sono quattro requisiti che debbono essere soddisfatti
contemporaneamente. |
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2.4 I Numeri
L'Ufficio
Amministrativo delle Corti degli Stati Uniti (Administrative
Office of the United States Courts) rende pubblici una
serie di rapporti molto più dettagliati di quelli forniti dal Ministero
di Grazia e Giustizia. Tuttavia,
Whitfield Diffie e Susan Landau non mancano di evidenziare lacune circa
la comprensibilità e l'utilità dei dati.
Nella
tabella 2 è riportato il numero totale di autorizzazioni rilasciate dai
Giudici del
Dipartimento di Giustizia di Washington (sempre esclusivamente
nell'ambito della legislazione Title III), che per l'anno 2007 sono state
2.208. I dati riportano anche il numero di "intercettazioni installate" che
si riferisce alle autorizzazioni per cui una o più tipologie di
intercettazioni sono state effettivamente eseguite.
In
questo caso nei rapporti si evidenziano anche i dispositivi - fissi
residenziali, fissi lavorativi e mobili - sottoposti ad intercettazione. |
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2.5
Intercettazioni Legali e Società
Nella
società americana il dibattito sulle intercettazioni telefoniche ed
ambientali è sempre stato molto acceso, sia per il tradizionale senso della
privacy che caratterizza le culture anglosassoni, sia per gli episodi che si
sono verificati negli anni.
Gli usi illegali delle
intercettazioni per vantaggio politico e personale hanno dato
origine a scandali devastanti, fra cui le
dimissioni del presidente Nixon
ed il caso del capo della CIA
Edgar Hoover che ha sorvegliato per anni leader politici e movimenti
civili, arrivando alla realizzazione di archivi con le abitudini sessuali di
presidenti e politici. |
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Conclusioni |
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La
disciplina normativa e la prassi nel mondo delle intercettazioni telefoniche
sono molto diverse in Italia ed all'estero, in particolare se il raffronto
avviene con paesi di cultura anglosassone.
I
numeri pubblicati dalle rispettive autorità lo dimostrano, nonostante
differenze sostanziali nelle legislazioni.
Anche
la mentalità ed i pareri delle rispettive opinioni pubbliche sono piuttosto
differenti. In Italia il favore verso l'uso delle intercettazioni
telefoniche, anche a dispetto della privacy personale, è un dato di fatto.
La
normativa di disciplina delle intercettazioni è figlia di uno stato di
emergenza, quello del terrorismo rosso degli anni settanta - ottanta. Una
riforma è probabilmente necessaria. A patto che, ancora una volta,
l'opinione pubblica non consideri il momento attuale uno stato di emergenza.
Considerando
anche solo i dati di
Transparency International
e
quelli della Corte dei Conti sui tassi di
corruzione nella Pubblica Amministrazione, assieme ai dati sul cattivo
funzionamento della Giustizia, i sostenitori del mantenimento della
disciplina attuale hanno valide ragioni per affermare che la legge non vada
modificata, almeno per il momento.
Allo
stesso modo, i difensori della privacy possono sostenere che i numeri in
gioco spostano oggettivamente la ragione dalla loro parte. |
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